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Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi 1 * Senato della Repubblica
Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35]. Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito.
1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. https://articlescad.com/traduzione-medica-la-chirurgia-delle-parole-8021.html «Articolo 15 - § 1. Con l’attribuzione di questa funzione al Consiglio Pontificio per i Testi Legislativi viene affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede, per la prima volta nella storia della Chiesa, una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno le Corti Costituzionali. Si tratta, pertanto, di una collaborazione che il Consiglio presta ai Dicasteri della Curia (concretamente le Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli), cui compete nell’ambito rispettivamente delle giurisdizioni ecclesiastiche da essi dipendenti la “recognitio” o revisione dei decreti generali, di carattere sia legislativo che esecutivo[36] preparati dagli “organismi episcopali”, cioè le Conferenze episcopali[37] ed i Concili particolari[38]. Gutiérrez, «Estudios sobre la organización jerárquica de la Iglesia», Pamplona 1987, p. 200.
Il processo di formazione dei decreti legislativi in Italia
Giacchi, Formazione https://www.aits.it/ e sviluppo della dottrina dell’interpretazione autentica in Diritto Canonico, Milano 1935. [6] Il titolo riguardante il Consiglio fu più volte modificato negli schemi delle tre commissioni che si sono succedute nella preparazione del progetto della «Pastor Bonus». Infatti, nei primi schemi il Consiglio veniva denominato «Pontificia Commissio legibus apparandis et interpretandis», poi «Pontificia Commissio legum textibus apparandis et interpretandis», in quanto la Commissione non avrebbe preparato le leggi ma gli schemi o progetti delle leggi; in seguito «Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis» e, finalmente – atteso che la sua competenza non si limita alla sola funzione interpretativa – «Pontificium Consilium de legum textibus». Ovviamente le risposte del Consiglio a domande di pareri e chiarimenti (da parte di Vescovi, Conferenze episcopali, Giudici di Tribunali ecclesiastici, parroci, professori o studenti di Diritto canonico, ecc.) che non hanno richiesto una interpretazione autentica sono state più numerose, oltre 650. Fino al 1° agosto 2004 sono state sottoposte alle Sessioni ordinarie o plenarie 48 questioni. Di esse 29 hanno ricevuto una risposta in forma di interpretazione autentica già promulgata, avente cioè forza di legge.
Direttive di tecnica legislativa
A) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi.

Riguardo al perché non sono state promulgate tutte le risposte autentiche delle Commissioni interpreti del CIC 1917 e del CIC 1983, cfr. Castillo Lara, «De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda», o.c., 286). [22] «Huic soli Commissioni ius erit canonum Codicis iuris canonici aliarumque Ecclesiae Latinae legum universalium interpretationem authenticam proferendi Nostra Auctoritate firmandam, auditis tamen in rebus maioris momenti Dicasteriis ad quae res ratione materiae pertinet». [11] Per la bibliografia più significativa in merito, cfr., per esempio, J.L. https://munoz-putnam-2.thoughtlanes.net/traduzione-certificato-di-nascita-inglese-italiano Gutiérrez, Alcune questioni sull’interpretazione della legge, in Apollinaris, LX (1987), 507, nota 1.
Riferimenti normativi esterni. https://anotepad.com/notes/58st84x9
Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.
158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare. Fino alla data odierna sono state sottoposte allo studio del Consiglio 10 richieste di parere o giudizio di congruenza legislativa, che sono state già decise. Articolo 24 - Dopo la conferma da parte del Legislatore del giudizio espresso dal Consiglio, quest’ultimo emana la decisione di congruenza o meno del testo legislativo esaminato con le leggi universali della Chiesa. La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti».
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