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Il danno da vacanza rovinata rappresenta una tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il turista-consumatore, ma costituisce fonte di stress, turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall'organizzatore (ad esempio le sistemazioni alberghiere, i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell'acquisto del pacchetto turistico).
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio (il danno) del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Le pronunce dei giudici

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata è stata affermata per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002, con una sentenza che sanciva il risarcimento del danno, non quale diritto dell’uomo, ma volto a tutelare la concorrenza del mercato europeo dal momento che le diverse disposizioni sul danno patrimoniale provocavano una distorsione della concorrenza tra le imprese di viaggio dei diversi paesi europei.
I giudici italiani hanno riconosciuto la lesione dell’interesse del turista a godere pienamente del viaggio.
In questo contesto si è giunti alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (il più alto organo giudicante) del 2008 che ha sancito:

il principio che esclude duplicazioni del risarcimento nel rispetto dell’integralità dello stesso;
l’introduzione dei criteri di serietà e gravità della lesione quali condizioni per la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè causato da stress, turbamento psicologico, sofferenza).

Evoluzione della legge

La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082 cui ha fatto seguito la direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs. n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo.
In particolare la Convenzione di Bruxelles statuisce che l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

Prima del Codice del Turismo
Tribunale Monza, 22/06/2009, n. 1924
"Il danno da vacanza rovinata può quindi rientrare nel pregiudizio non patrimoniale unicamente solo laddove si sia risolto nella significativa lesione di un interesse personale costituzionalmente protetto (diritto inviolabile della persona) a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad un'abrogazione per via interpretativa dell'art 2059 c.c., giacche qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità"

Tribunale Salerno, Sez. II, 24/01/2011, n. 150
"In tema di danno da cd. vacanza rovinata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c., all'interno del contenuto di danno non patrimoniale che viene definito unitariamente come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persone, senza che possa essere suddiviso in diverse poste risarcitorie che hanno solo valore descrittivo ed al cui interno, trova allocazione anche il danno da lesione del diritto inviolabile della salute (art. 32 cost.). pertanto, anche in materia di responsabilità contrattuale è dato riconoscere la risarcibilità dei danni non patrimoniali".


Il danno da vacanza rovinata può farsi rientrare nella previsione dell'art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.

Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene "vacanza" viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale.

La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

     
 
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